La detrazione del 55-65% spetta per le spese relative alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Non beneficiano dell’agevolazione:

  • L’installazione di impianti di riscaldamento in edifici che prima ne fossero sprovvisti;
  • La sostituzione di impianti di riscaldamento che implichi l’installazione di generatori di calore ad alto rendimento diversi da caldaie a condensazione.

Si evidenzia inoltre come beneficino dell’agevolazione:

  • La trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistemi di contabilizzazione del calore;
  • La trasformazione di impianti centralizzati al fine di rendere possibile la contabilizzazione del calore.

Per contro, è esclusa dall’ambito applicativo dell’agevolazione la trasformazione da impianto di riscaldamento centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici (ancorché non dotato di sistema di contabilizzazione del calore) a impianti individuali autonomi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui i lavori siano eseguiti nell’ambito di ristrutturazioni che comportino il frazionamento di unità immobiliari esistenti, con conseguente aumento del numero delle unità immobiliari, compete solo se viene realizzato un impianto termico centralizzato.

(Leggi anche: bonus ristrutturazioni e bonus energetico nel condominio minimo)

Sostituzione di impianti di riscaldamento: adempimenti

Con effetto dal 15.8.2009, è stato soppresso l’obbligo, per fruire della detrazione per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, di produrre l’attestato di qualificazione energetica.

Nelle more di eventuali integrazioni legislative o chiarimenti di prassi, per gli interventi ultimati prima del 15.8.2009, occorre presentare sia l’Allegato A che l’Allegato E; per quelli completati a partire dal 15.8.2009, invece, è sufficiente compilare ed inviare all’ENEA il solo Allegato E.

Si noti che non è stata approntata un’apposita scheda destinata ad illustrare le caratteristiche tecniche dell’intervento e a consentire all’ENEA di valutare il risparmio energetico conseguito tramite di esso, analoga a quella predisposta per le sostituzioni di finestre e infissi e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Verifica del diritto alla detrazione per gli edifici soggetti a ristrutturazioni rilevanti

In talune ipotesi, la configurabilità stessa del diritto alla detrazione va verificata alla luce della più recente legislazione in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dai severi standard prestazionali da essa imposti.

È il caso delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione
di energia termica in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” (intendendosi per tali quelli demoliti e ricostruiti integralmente, ovvero quelli aventi una superficie utile superiore a 1.000 mq. ed oggetto di integrale recupero dell’involucro) con istanza di permesso di costruire presentata dal 31.5.2012.

(Leggi anche: bonus ristrutturazioni e lavori in proprio)

La realizzazione di tali impianti beneficia degli incentivi statali previsti per la
promozione delle fonti rinnovabili limitatamente alla quota eccedente quella
necessaria per garantire il rispetto dei severi standard prestazionali obbligatori.

Caratteristiche tecniche delle caldaie a condensazione

L’art. 9 co. 1 e 2 del DM 19.2.2007 individua:

  • Le caratteristiche tecniche e di rendimento che devono essere possedute delle caldaie a condensazione;
  • Le prescrizioni relative al sistema di distribuzione (installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica a tutti i corpi riscaldanti, salvo il caso in cui l’impianto sia progettato per lavorare con un liquido termovettore a temperatura mediamente inferiore ai 45° C).

Nel caso in cui la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con installazione di una caldaia a condensazione o di una pompa di calore ad alta efficienza effettuata nell’ambito di un impianto con potenza nominale del focolare ovvero con potenza elettrica nominale non superiore a 100 Kw, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ovvero della pompa di calore ad alta efficienza.

Non è necessario che tale certificazione sia corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Con riferimento agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con installazione di caldaie a condensazione, viene previsto espressamente che possa trattarsi di caldaie a condensazione ad acqua o ad aria.

Parallelamente, dall’obbligo di installazione delle valvole termostatiche viene dispensato chi installi caldaie a condensazione ad aria, in quanto le valvole termostatiche non sono tecnicamente compatibili con tale tipologia di caldaia.

Installazione di caldaie non a condensazione

Le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione non ha trovato attuazione, a causa della mancata adozione della normativa secondaria.

Installazione di pompe di calore e di impianti geotermici

È stata estesa l’agevolazione anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

La definizione di tali interventi è completata dalla normativa di attuazione mediante il riferimento anche alla “contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione”.

Al fine di usufruire della detrazione per l’installazione di una pompa di calore ad alta efficienza, occorre che la sostituzione dell’impianto di riscaldamento sia integrale, e non parziale.

Standard minimo di efficienza della pompa di calore

In riferimento agli interventi consistenti nella sostituzione integrale dell’impianto di riscaldamento, con installazione di una pompa di calore ad alta efficienza energetica, la detrazione è subordinata alla ricorrenza di un livello minimo di efficienza tecnica della pompa di calore.

L’art. 1 co. 6-bis e 6-ter del DM 19.2.2007, come integrato dal DM 7.4.2008, definisce:

  • Il coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP);
  • L’indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER).

Ai fini della detrazione, i valori del COP e dell’EER della pompa di calore, ridotti del 5% qualora la pompa di calore sia dotata di inverter, devono risultare conformi a quelli indicati nell’Allegato H al DM 19.2.2007, inserito dall’art. 11 co. 2 del DM 7.4.2008. I valori sono definiti in misura differenziata con riferimento, rispettivamente, al biennio 2008-2009 ed al 2010.

Decorrenza

Tale tipologia di interventi beneficia della detrazione di cui al co. 347 se il relativo intervento è realizzato a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008.

Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori

È prevista per l’anno 2018 la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% per le spese relative alla sostituzione in impianti esistenti con posa in opera di micro-cogeneratori fino a un valore massimo di spesa di euro 153.846,15 e di detrazione di euro 100.000,00.

È possibile fruire di tale agevolazione solo in caso di risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%.

Sostituzione dello scalda acqua con altro “a pompa di calore”

Le detrazioni IRPEF/IRES del 55% sono estese anche alle spese relative ad interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L’ENEA ha affermato che, non essendo stati definiti i requisiti tecnici di tali impianti, si ritiene che la pompa di calore debba avere un coefficiente di prestazione (COP), misurato in base alla norma EN 16147, maggiore di 2,6.

Riguardo a tali interventi, occorre inoltre acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato comprovante il rispetto dei requisiti richiesti (ovvero
idonea certificazione del produttore recante i medesimi contenuti) ed inviare
all’ENEA telematicamente soltanto l’apposita scheda informativa.

Opere e spese rilevanti

Rilevano le spese sostenute per:

  • Lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti;
  • La fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica;
  • Le relative opere idrauliche e murarie, necessarie per sostituire impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Rilevano quindi non soltanto le spese sostenute per interventi effettuati sul
generatore di calore, bensì anche le spese per interventi eseguiti sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione (es. trattamento dei fumi prodotti dalla combustione).

Spese accessorie

Sono comprese tra le spese detraibili al 55%, oltre a quelle direttamente attinenti l’esecuzione dell’intervento di risparmio energetico (es. installazione della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, ecc.):

  • Le opere murarie connesse
  • Le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

Limite alla detrazione

In relazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione, di pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l’ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro.

Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:

  • 54.545,45 euro con l’aliquota al 55%;
  • 46.153,85 euro con l’aliquota al 65%.